Art. 4.

      1. Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, le imprese devono essere in possesso di un'apposita autorizzazione amministrativa rilasciata dal prefetto territorialmente competente per il luogo ove si intende svolgere la stessa attività.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere sospesa o revocata in tutti i casi in cui il prefetto ritenga non più sussistenti i requisiti richiesti per il suo rilascio, per necessità di tutela dell'ordine pubblico ovvero per violazione di norme di legge.